Piano Nazionale Infrastrutture di Ricarica Elettrica
Piano Nazionale Infrastrutture di Ricarica Elettrica:
I veicoli elettrici devono poter contare su due punti di ricarica per veicolo disponibili per una ricarica completa e su un certo numero di punti di ricarica pubblicamente accessibili per un’eventuale ricarica complementare per evitare agli utenti il timore di rimanere senza combustibile.
Garanzia che qualsiasi persona possa aprire o gestire punti di ricarica accessibili a tutti e che i gestori dei sistemi di distribuzione cooperino su base non discriminatoria con tale persona.
Garanzia che i prezzi praticati nei punti di ricarica accessibili a tutti siano ragionevoli e non includano un sovrapprezzo o oneri proibitivi per la ricarica di un veicolo elettrico da parte di un utente che non abbia una relazione contrattuale con il gestore del punto di ricarica. I punti di ricarica accessibili a tutti non rientrano attualmente nelle attività regolamentate del gestore del sistema di distribuzione.
La realizzazione delle reti infrastrutturali nel territorio nazionale costituisce obiettivo prioritario e urgente.
Il Piano Nazionale individua le seguenti classi di infrastrutture di ricarica sulla base della capacità di erogazione dell’energia:
Normal power (Slow charging) – fino a 3,7 kW
Medium power (Quick charging) – da 3,7 fino a 22 kW
High power (Fast charging) – superiore a 22 kW (ad oggi le sperimentazioni diffuse su scala nazionale sono quelle a 43 kW in corrente alternata e 50 kW in corrente continua).
Con le attuali condizioni di sicurezza e di potenza tutti gli apparati di ricarica veloci dovranno essere installati in aree presidiate.
Il rapporto minimo tra numero di infrastrutture complessive e numero di infrastrutture di ricarica pubbliche accessibili a tutti viene fissato pari a 1 su 8.
Per le ricariche in ambito pubblico (lato infrastruttura) di tipo Normal power (Slow charging) e Medium power (Quick charging) si individua il modo di ricarica “Modo 3″ e il connettore “Tipo 2” (VDE-AR-E 2623-2-2).
Per quanto riguarda i veicoli leggeri quali motocicli e scooter, il connettore “Tipo 3A” è stato ritenuto idoneo alle esigenze dei veicoli leggeri; dovranno quindi esistere punti di ricarica dedicati a questi tipi di veicoli.
Il Piano prevede l’istituzione di una Piattaforma Unica Nazionale sul quale convogliare le informazioni delle infrastrutture pubbliche presenti a livello nazionale.
Lo sviluppo della Piattaforma Unica Nazionale (PUN) ha quindi l’obiettivo di garantire, in tutto il territorio nazionale, uniformità e omogeneità delle informazioni afferenti ai contenuti oggetto del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. La Piattaforma sarà realizzata e ospitata sul Portale dell’Automobilista.
Entro il 1º giugno 2014, i comuni adeguano il regolamento edilizio prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso residenziale e diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, la predisposizione all’allaccio di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso.
La predisposizione, che si esplica anche attraverso un idoneo dimensionamento dei punti di allaccio alla rete elettrica di distribuzione, deve prevedere un numero di punti di ricarica contemporaneamente attivi non inferiori al 10% del numero di posti auto totali previsti.
Le opere edilizie per l’installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall’assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo comma, del codice civile.
Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 2, il condomino interessato può installare, a proprie spese, i dispositivi di cui al citato comma 2, secondo le modalità ivi previste.
Le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica costituiscono opere di urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio comunale.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla base dei risultati della consultazione pubblica (che pubblicheremo su questo sito appena disponibili), valuterà gli elementi da integrare/aggiornare rispetto al documento originario per poi inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri.