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Decreto Crescita

Decreto Crescita: le strategie per la ricarica delle auto elettriche e gli incentivi ai veicoli a basse emissioni
(Anna Bruno)

E’ vigente dal 12 agosto la legge 134/12 (conversione del Dl 83/2012), che tra le azioni di rilancio dell’economia prevede la realizzazione di reti per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e gli incentivi.

Ecco in sintesi i contenuti dei numerosi articoli (da 17 bis a 17 duodecies) dedicati al tema.

Finalità, definizioni e soggetti

• Favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica
• favorire la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida.

Dove:
• per reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica si intendono i prodotti, le reti e gli impianti che consentono di riapprovvigionarsi di energia mediante qualsiasi tecnologia, comprese la sostituzione delle batterie o tecnologie equivalenti.
• per veicoli a basse emissioni complessive si intendono: la trazione elettrica, ibrida, a Gpl, a metano, a biometano, a biocombustibili e a idrogeno, che producono emissioni di anidride carbonica (CO2) allo scarico non superiori a 120 g/km e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti.

Reti infrastrutturali per la ricarica delle auto elettriche

La realizzazione delle reti infrastrutturali nel territorio nazionale costituisce obiettivo prioritario e urgente dei seguenti interventi:
a) interventi statali e regionali a tutela della salute e dell'ambiente;
b) interventi per la riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera, per la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico e per il contrasto del riscaldamento globale prodotto dall'uso di combustibili fossili;
c) interventi per l'ammodernamento del sistema stradale urbano ed extraurbano;
d) interventi per la promozione della ricerca e dello sviluppo nel settore delle tecnologie avanzate;
e) interventi per l'incentivazione dell'economia reale e per l'adeguamento tecnologico e prestazionale degli edifici pubblici e privati.


Compiti istituzionali

Lo Stato, le Regioni e gli enti locali devono perseguire l'obiettivo della realizzazione delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli secondo le rispettive competenze costituzionali, anche mediante interventi d'incentivazione, semplificazione delle procedure, tariffazione agevolata e definizione delle specifiche tecniche dei prodotti e dell'attività edilizia. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le Regioni emanano le disposizioni legislative di loro competenza. Entro lo stesso periodo il Governo promuove la stipulazione di un'intesa per assicurare la realizzazione di posizioni unitarie e l'armonizzazione degli interventi e degli obiettivi comuni nel territorio nazionale.

Semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica

Entro il 1° giugno 2014, i Comuni adeguano il regolamento prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione a uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no.

Decorso inutilmente il termine, le Regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto previsto, i poteri inibitori e di annullamento. Tali disposizioni non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche. Le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica in edifici in condominio sono approvate dall'assemblea con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del Codice civile. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le necessarie deliberazioni, il condomino interessato può installare, a proprie spese, i dispositivi necessari.

Disposizioni in materia urbanistica

Le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica costituiscono opere di urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio comunale. Le leggi regionali stabiliscono contenuti, modalità e termini temporali tassativi affinché gli strumenti urbanistici generali e di programmazione territoriale comunali e sovracomunali siano adeguati con la previsione di uno standard minimo di dotazione di impianti pubblici di ricarica dei veicoli a corredo delle attività commerciali, terziarie e produttive di nuovo insediamento.

Normalizzazione e Standard

La realizzazione e l'installazione di reti infrastrutturali di ricarica deve rispondere agli standard fissati da International electrotechnical Commission (Iec) e Comité européen de normalisation electrotechnique (Cenelec). Gli organismi nazionali di normalizzazione devono provvedere entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione, ad assumere i provvedimenti di loro competenza, eventualmente integrando e modificando le determinazioni precedentemente assunte.

Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica

1. Al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli minimi uniformi di accessibilità del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe), d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, di seguito denominato "Piano nazionale".
2. Il Piano nazionale è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno, nel rispetto della procedura di cui al comma 1.
3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nonché interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo sviluppo delle medesime reti.
4. Il Piano nazionale definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale.

In particolare, il Piano nazionale prevede:
• l'istituzione di un servizio di ricarica dei veicoli, a partire dalle aree urbane, applicabile nell'ambito del trasporto privato e pubblico e conforme agli omologhi servizi dei Paesi dell'Unione europea, al fine di garantirne l'interoperabilità in ambito internazionale;
• l'introduzione di procedure di gestione del servizio di ricarica basate sulle peculiarità e sulle potenzialità delle infrastrutture relative ai contatori elettronici, con particolare attenzione:
- all'assegnazione dei costi di ricarica al cliente che la effettua, identificandolo univocamente;
- alla predisposizione di un sistema di tariffe differenziate;
- alla regolamentazione dei tempi e dei modi di ricarica, coniugando le esigenze dei clienti con l'ottimizzazione delle disponibilità della rete elettrica, assicurando la realizzazione di una soluzione compatibile con le regole del libero mercato che caratterizzano il settore elettrico;
- l'introduzione di agevolazioni, anche amministrative, in favore dei titolari e dei gestori degli impianti di distribuzione del carburante per l'ammodernamento degli impianti attraverso la realizzazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici;
- la realizzazione di programmi integrati di promozione dell'adeguamento tecnologico degli edifici esistenti;
- la promozione della ricerca tecnologica volta alla realizzazione delle reti infrastrutturali di ricarica.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipula di accordi di programma, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società di distribuzione dell'energia elettrica. Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati.
6. I Comuni e le Province possono associarsi al fine di realizzare programmi integrati, che sono dichiarati di interesse strategico nazionale.
7. I Comuni possono accordare l'esonero e le agevolazioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in favore dei proprietari di immobili che eseguono interventi diretti ad attivare infrastrutture di ricarica elettrica veicolare.
8. Ai fini del finanziamento del Piano nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
9. A valere sulle risorse di cui al punto precedente, il Ministero delle infrastrutture partecipa al cofinanziamento, fino a un massimo del 50% per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle Regioni e dagli Enti locali, nell'ambito degli accordi di programma.
10. Parte del fondo di cui al punto 8, per un ammontare di 5 milioni di euro per l'anno 2013, è destinata alla risoluzione delle più rilevanti esigenze nelle aree urbane ad alta congestione di traffico. Alla ripartizione di tale importo tra le Regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo accordo in sede di Conferenza permanente.

Azioni di sostegno alla ricerca

A valere sulle risorse del Fondo rotativo, è attivata un'apposita linea di finanziamento dei programmi di ricerca finalizzati:
• alla progettazione dei dati e dei sistemi interconnessi necessari per supportare le reti locali delle stazioni di ricarica collegate alle reti di distribuzione dell'energia elettrica;
• alla pianificazione delle modifiche di progettazione necessarie per garantire un'efficace gestione e funzionamento delle reti di distribuzione dell'energia elettrica;
• alla valutazione delle problematiche esistenti e dei probabili sviluppi futuri relativi agli aspetti normativi e commerciali delle reti infrastrutturali;
• alla realizzazione di un'unità di bordo che comunica con la stazione di ricarica, volta a ricaricare la batteria automaticamente a un prezzo conveniente quando la rete di distribuzione dell'energia elettrica non è sovraccarica;
• allo sviluppo di soluzioni per l'integrazione e l'interoperabilità tra dati e sistemi a supporto delle stazioni di ricarica e relative unità di bordo, con analoghe piattaforme di informazione sulla mobilità, per la gestione del traffico in ambito urbano;
• alla ricerca sulle batterie ricaricabili.

Indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Entro un mese dalla data di approvazione del Piano nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formula indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas concernenti le reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
• determinazione da parte dell'Autorità di tariffe per il consumo dell'energia elettrica di ricarica, volte a incentivare l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica ricaricabili nella fase di avvio del mercato e almeno per il primo quinquennio;
• fissazione di criteri specifici e differenziati rispetto a quelli relativi agli altri tipi di consumo;
• riconoscimento e recupero dei costi sostenuti nell'interesse generale diretti ad assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione nel territorio nazionale, proporzionalmente all'effetto positivo che ne deriva sugli obiettivi generali di carattere sociale di ammodernamento del Paese, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
• opportunità di differenziare il regime tariffario del servizio domestico o privato di ricarica da quello del servizio pubblico o collettivo svolto in forma di distribuzione commerciale nonché di contabilizzare separatamente i consumi elettrici per tale ricarica;
• opportunità di correlare i meccanismi tariffari all'agevolazione del maggior consumo nei casi in cui l'approvvigionamento elettrico è effettuato e contabilizzato separatamente dagli altri usi;
• opportunità di correlare i provvedimenti di determinazione tariffaria alle ulteriori specificità della filiera della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli.

Entro due mesi dall'avvenuta formulazione delle indicazioni da parte del Ministro dello Sviluppo economico, l'Autorità assume i provvedimenti di sua competenza.

Incentivi per l'acquisto di veicoli

A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive e che consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, è riconosciuto un contributo pari al:
• 20% del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 5.000 euro, per i veicoli che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
• 15% del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.500 euro (emissioni come sopra);
• 20% del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 4.000 euro, per i veicoli che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
• 15% del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.000 euro (emissioni come sopra);
• 20% del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 2.000 euro, per i veicoli che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km;
• 15% del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 1.800 euro (emissioni come sopra).

Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015 a condizione che:
• il contributo risulti ripartito in parti uguali tra un contributo statale, nei limiti delle risorse stanziate, e uno sconto praticato dal venditore;
• il veicolo acquistato non sia stato già immatricolato in precedenza;
• il veicolo consegnato per la rottamazione appartenga alla medesima categoria del veicolo acquistato e risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo;
• il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno dodici mesi dalla data di acquisto del veicolo nuovo allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore o a un familiare;
• nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale.

Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta (sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto).

Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere a esse trasmessa dal venditore:
- copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
- copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;
- originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista;
- certificato dello stato di famiglia, nel caso di cessione a un familiare convivente.

Fondo per l'erogazione degli incentivi

Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono così ripartite per l'anno 2013:
• 15 milioni di euro erogati a beneficio di tutte le categorie di acquirenti, assicurando comunque che le risorse medesime siano assegnate per una quota pari al 70% alla sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi o alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività dell'impresa;
• 35 milioni di euro esclusivamente per la sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi o alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività dell'impresa.

In deroga a quanto sopra previsto, i contributi non facenti parte della quota del 70% sono erogati anche in mancanza della consegna di un veicolo per la rottamazione.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità con le quali si assicura che una quota non inferiore a 5 milioni di euro per l'anno 2013 sia destinata all'erogazione dei contributi statali previsti.

Al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa, attraverso il tempestivo monitoraggio delle disponibilità del fondo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, potrà avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti, sulla base di un'apposita gara; i relativi costi graveranno sulle risorse nella misura massima dell'1%. Per gli anni 2014 e 2015, con prassi analoga e entro il 15 gennaio di ciascun anno, vengono rideterminate le ripartizioni delle risorse.


• Dl 22 giugno 2012, n. 83 - versione vigente il 12 agosto 2012 coordinata con modifiche - Misure urgenti per la crescita del Paese (cd. "Dl Crescita") - Stralcio
in Nextville (Norme e interpretazioni)

immagine di auto elettrica
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